211002 - Over Cycling - Detrazioni eBike - Infografica

Informativa sulle Agevolazioni Fiscali


Sommario

  1. Disclaimer.
  2. Indirizzi e recapiti.
  3. Deduzioni e detrazioni per inerenza delle biciclette a pedalata assistita.
    1. Classificazione delle biciclette a pedalata assistita.
    2. Deducibilità e detraibilità.
    3. Inerenza delle imposte dirette.
    4. Legislazione di riferimento.

1. Disclaimer

Over Cycling Srl non si occupa di consulenza fiscale. Di conseguenza, ogni informazione fornita nella presente informativa, va opportunamente verificata e argomentata in opportuna sede.

Over Cycling Srl non è responsabile delle informazioni riportate nella legislazione vigente nè della loro libera interpretazione.

Per approfondimenti e dettagli specifici, nonché per analizzare il caso specifico, ti invitiamo a consultare il tuo consulente fiscale, mostrandogli anche la presente informativa sulle detrazioni.

2. Indirizzi e recapiti

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3. Deduzioni e detrazioni per inerenza delle biciclette a pedalata assistita

3.1 Classificazione delle Biciclette a pedalata assistita

L’Articolo 50 del Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in materia di codice della strada, classifica le biciclette a pedalata assistita (ebike) come velocipedi, alla stregua delle normali biciclette muscolari.

3.1.1 Estratto dall’Articolo 50 del Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 sul Codice della strada

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)

I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

3.2 Deducibilità e detraibilità

Essendo classificate come velocipedi, le biciclette a pedalata assistita non rientrano nella categoria dei ciclomotori. Di conseguenza non sono applicabili i limiti di deducibilità specificati nell’Articolo 164 del TUIR e le detraibilità IVA specificate nell’ex Articolo 19 bis del DPR 633/72.

Tuttavia occorre osservare che la deducibilità e la detraibilità devono essere verificati secondo i principi generali dell’inerenza, in base all’Articolo 109 del TUIR e all’Articolo 19 del DPR 633/72.

Pertanto è necessario verificare quale sia l’effettivo utilizzo della bicicletta a pedalata assistita, nonchè le modalità e il contesto di utilizzo.

Se il bene è considerato come strettamente personale, non sarà possibile sostenere che si tratti di un bene esclusivamente aziendale. Di conseguenza non si ha il beneficio di deducibilità e detraibilità.

Invece, se la bicicletta a pedalata assistita, viene considerata ad uso esclusivo aziendale è possibile applicare deduzioni e detrazioni per inerenza.

Per una deduzione dal reddito pari al 100% bisogna verificare il caso specifico. L’effettivo utilizzo della bici a pedalata assistita deve essere inerente all’attività svolta dall’azienda.

Nel caso in cui non sia possibile dimostrare, nella sua interezza, l’utilizzo esclusivo aziendale della bicicletta a pedalata assistita, allora è possibile una valutazione per uso promiscuo.

La deduzione dal reddito di impresa, qualora sia dimostrato l’uso promiscuo, può essere determinata da una aliquota pari al 50%.

3.3 Inerenza delle imposte dirette

3.3.1 Estratto dall’Articolo 109 del Testo unico delle imposte sul reddito del 22/12/1986 n. 917

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita’ sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita’ o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita’ o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita’ o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

3.4 Legislazione di riferimento